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LA DIFFERENZA TRA IMPRESA INDIVIDUALE E SOCIETA'
A differenza di un'impresa individuale, aprire una società (un'impresa
collettiva) comporta differenti situazioni. Vediamo a grandi linee la
differenza tra un'attività imprenditoriale individuale ed una collettiva:
- Impresa individuale - L'imprenditore risponde in prima
persona con il suo patrimonio alle obbligazioni (fiscali, giuridiche,
ecc.) conseguenti al suo operato; in sostanza il titolare dell'azienda
si assume ogni rischio e responsabilità derivante dalle decisioni che
l'attività comporta. Tra i vantaggi vi è l'ovvia velocità decisionale e
una riduzione degli oneri amministrativi, contabili e fiscali.
- Società collettiva - Al momento della costituzione di una
società collettiva più persone prendono parte alla proprietà di
un'azienda (per le società di capitali può avvenire anche in un secondo
momento) al fine di dividerne i guadagni; la differenza sostanziale è
che a rivestire il ruolo imprenditoriale non è più una persona bensì la
società stessa.
In una società i servizi, le competenze e i beni fondamentali sono
forniti da parte dei singoli soci. Nell'atto costitutivo deve essere
indicato il cosiddetto "oggetto sociale", il "quid", ciò che si intende
esercitare. A seconda della forma societaria che si decide di formulare
cambiano le modalità di iscrizione al Registro delle imprese.
SOCIETA' COMMERCIALI E NON COMMERCIALI
Va poi effettuata una distinzione ulteriore, quella ovvero tra le
attività commerciali e quelle non commerciali:
- Attività commerciali - Si parla di attività industriali per
la produzione di beni o di servizi, di attività intermediaria nella
circolazione di beni, di trasporto per terra, per acqua o per aria, di
attività bancaria, assicurativa o di altre ausiliarie.
- Attività non commerciali - Si parla di attività ad esempio
agricole o professionali costituite sotto forma di "società semplici".
LE SOCIETA' DI PERSONE
Ciascun socio (esclusi quelli accomandanti delle società in accomandita
semplice) ha responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e
risponde di debiti con il proprio patrimonio personale fino a colmare anche
ciò che i soci insolventi non sono in grado di coprire. Ecco una rapida
descrizione delle varie tipologie di società di persone:
- Società semplice - Non svolge alcuna attività commerciale,
parliamo di attività agricole, professionali (in forma associata) o di
gestione di patrimoni immobiliari.
- Società in nome collettivo - Permette di svolgere sia
attività commerciali, sia economiche ma non commerciali. Prevede
responsabilità illimitata e la costituzione deve avvenire per atto
pubblico (o scrittura privata autenticata) che deve poi essere
depositato in tribunale.
- Società in accomandita semplice - I finanziatori investono in
un'attività di impresa senza assumerne i rischi. I soci (gli
accomandanti) affidano in gestione i loro capitali ad altri soci, detti
accomandatari, i quali si assumono responsabilità illimitata.
LE SOCIETA' DI CAPITALI
Questo tipo di società ha la particolarità di rispondere delle obbligazioni
assunte unicamente verso il proprio patrimonio. Quella che è la
responsabilità dei soci (esclusi i soci accomandatari) è limitata ai
rispettivi conferimenti sociali. In sostanza le società di capitali hanno
una propria personalità giuridica e vanno considerate separate dagli
individui che ne prendono parte (sia in termini fiscali sia civili). Ecco le
tipologie di società di persone:
- Società per azioni (Spa) - Svolge attività di impresa
utilizzando un patrimonio conferito dai soci attraverso le cosiddette
"quote di partecipazione", hanno il medesimo valore e sono rappresentate
da un titolo nominativo: le "azioni". Il capitale non può ammontare a
meno di centomila euro.
- Società in accomandita per azioni (Sapa) - Assomigliano alle
società in accomandita semplice e a quelle per azioni: il patrimonio
sociale è costituito sempre da azioni ma i soci si distinguono in
accomandatari che rivestono il ruolo di amministratori della società
(con responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria) e gli
accomandanti (obbligati nei limiti delle azioni sottoscritte) che non
svolgono attività amministrativa.
- Società a responsabilità limitata (Srl) - In questo caso le
quote sociali non sono rappresentate da azioni. E' obbligatoria la
redazione di un atto costitutivo per atto pubblico che contenga
indicazioni sulla società (ammontare del capitale sociale,
denominazione, oggetto sociale, ecc.) e lo statuto sulle regole sociali
(rappresentanza, funzionamento, amministrazione, ecc.). Il capitale
minimo è di diecimila euro.
LE SOCIETA' COOPERATIVE
Si parla di cooperativa quando la società ha finalità di tipo mutualistico e
non di lucro. In sostanza si tratta di cedere ai soci (almeno nove persone)
beni e/o servizi a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato. I beni e
i servizi prodotti e non consumati dai soci possono essere venduti con
conseguente realizzazione di utili destinati a reinvestimento o distribuiti
in misura minima in relazione al capitale sociale definito. Le cooperative
si dividono in:
- Cooperative a responsabilità illimitata - Alle obbligazioni
sociali risponde la società con il suo patrimonio e in via sussidiaria
(in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa), i soci
con il proprio patrimonio personale.
- Cooperative a responsabilità limitata - Alle obbligazioni
sociali risponde la società con il suo patrimonio. Tuttavia, qualora
l'atto costitutivo lo preveda, in caso di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa, ciascun socio risponde a livello solidale o
sussidiario per una somma multipla della propria quota concessa.
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