- Quale forma societaria scegliere? -
 
TUTORIAL
 Un'introduzione sulle tipologie di forme societarie con vantaggi e svantaggi

Quale forma societaria scegliere
 

LA DIFFERENZA TRA IMPRESA INDIVIDUALE E SOCIETA'

A differenza di un'impresa individuale, aprire una società (un'impresa collettiva) comporta differenti situazioni. Vediamo a grandi linee la differenza tra un'attività imprenditoriale individuale ed una collettiva:
  • Impresa individuale - L'imprenditore risponde in prima persona con il suo patrimonio alle obbligazioni (fiscali, giuridiche, ecc.) conseguenti al suo operato; in sostanza il titolare dell'azienda si assume ogni rischio e responsabilità derivante dalle decisioni che l'attività comporta. Tra i vantaggi vi è l'ovvia velocità decisionale e una riduzione degli oneri amministrativi, contabili e fiscali.
     
  • Società collettiva - Al momento della costituzione di una società collettiva più persone prendono parte alla proprietà di un'azienda (per le società di capitali può avvenire anche in un secondo momento) al fine di dividerne i guadagni; la differenza sostanziale è che a rivestire il ruolo imprenditoriale non è più una persona bensì la società stessa.

In una società i servizi, le competenze e i beni fondamentali sono forniti da parte dei singoli soci. Nell'atto costitutivo deve essere indicato il cosiddetto "oggetto sociale", il "quid", ciò che si intende esercitare. A seconda della forma societaria che si decide di formulare cambiano le modalità di iscrizione al Registro delle imprese.

SOCIETA' COMMERCIALI E NON COMMERCIALI

Va poi effettuata una distinzione ulteriore, quella ovvero tra le attività commerciali e quelle non commerciali:

  • Attività commerciali - Si parla di attività industriali per la produzione di beni o di servizi, di attività intermediaria nella circolazione di beni, di trasporto per terra, per acqua o per aria, di attività bancaria, assicurativa o di altre ausiliarie.
     
  • Attività non commerciali - Si parla di attività ad esempio agricole o professionali costituite sotto forma di "società semplici".

LE SOCIETA' DI PERSONE

Ciascun socio (esclusi quelli accomandanti delle società in accomandita semplice) ha responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e risponde di debiti con il proprio patrimonio personale fino a colmare anche ciò che i soci insolventi non sono in grado di coprire. Ecco una rapida descrizione delle varie tipologie di società di persone:

  • Società semplice - Non svolge alcuna attività commerciale, parliamo di attività agricole, professionali (in forma associata) o di gestione di patrimoni immobiliari.
     
  • Società in nome collettivo - Permette di svolgere sia attività commerciali, sia economiche ma non commerciali. Prevede responsabilità illimitata e la costituzione deve avvenire per atto pubblico (o scrittura privata autenticata) che deve poi essere depositato in tribunale.
     
  • Società in accomandita semplice - I finanziatori investono in un'attività di impresa senza assumerne i rischi. I soci (gli accomandanti) affidano in gestione i loro capitali ad altri soci, detti accomandatari, i quali si assumono responsabilità illimitata.

LE SOCIETA' DI CAPITALI

Questo tipo di società ha la particolarità di rispondere delle obbligazioni assunte unicamente verso il proprio patrimonio. Quella che è la responsabilità dei soci (esclusi i soci accomandatari) è limitata ai rispettivi conferimenti sociali. In sostanza le società di capitali hanno una propria personalità giuridica e vanno considerate separate dagli individui che ne prendono parte (sia in termini fiscali sia civili). Ecco le tipologie di società di persone:

  • Società per azioni (Spa) - Svolge attività di impresa utilizzando un patrimonio conferito dai soci attraverso le cosiddette "quote di partecipazione", hanno il medesimo valore e sono rappresentate da un titolo nominativo: le "azioni". Il capitale non può ammontare a meno di centomila euro.
     
  • Società in accomandita per azioni (Sapa) - Assomigliano alle società in accomandita semplice e a quelle per azioni: il patrimonio sociale è costituito sempre da azioni ma i soci si distinguono in accomandatari che rivestono il ruolo di amministratori della società (con responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria) e gli accomandanti (obbligati nei limiti delle azioni sottoscritte) che non svolgono attività amministrativa.
     
  • Società a responsabilità limitata (Srl) - In questo caso le quote sociali non sono rappresentate da azioni. E' obbligatoria la redazione di un atto costitutivo per atto pubblico che contenga indicazioni sulla società (ammontare del capitale sociale, denominazione, oggetto sociale, ecc.) e lo statuto sulle regole sociali (rappresentanza, funzionamento, amministrazione, ecc.). Il capitale minimo è di diecimila euro.

LE SOCIETA' COOPERATIVE

Si parla di cooperativa quando la società ha finalità di tipo mutualistico e non di lucro. In sostanza si tratta di cedere ai soci (almeno nove persone) beni e/o servizi a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato. I beni e i servizi prodotti e non consumati dai soci possono essere venduti con conseguente realizzazione di utili destinati a reinvestimento o distribuiti in misura minima in relazione al capitale sociale definito. Le cooperative si dividono in:

  • Cooperative a responsabilità illimitata - Alle obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e in via sussidiaria (in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa), i soci con il proprio patrimonio personale.
     
  • Cooperative a responsabilità limitata - Alle obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Tuttavia, qualora l'atto costitutivo lo preveda, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ciascun socio risponde a livello solidale o sussidiario per una somma multipla della propria quota concessa.

 

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