- Ritenuta d'acconto: come e chi ne può usufruire -
 
TUTORIAL
 Ritenuta d'acconto: che cos'è, chi la paga e in che modalità

Partita IVA
 

CHE COS'E' E COME FUNZIONA

In modo molto semplice: chiunque svolge una prestazione e ne riceve un conseguente compenso deve, al momento della dichiarazione dei redditi, pagarci sopra una percentuale in tasse. La ritenuta d'acconto va sottratta all'imponibile e vanno quindi escluse: IVA, spese anticipate e la rivalsa del 4% sui contributi versati alla cassa di previdenza (quando i contributi vengono invece versati all'INPS si calcola anche sul 4%).

Per i residenti in Italia l'aliquota ordinaria della ritenuta consta del 20% sull'imponibile, per i non residenti del 30% (in taluni casi, vi sono tuttavia delle "deroghe", si veda ad esempio la riduzione a 23% sul 50% per le fatture su provvigioni). Di norma la ritenuta si applica su compensi addebitati da lavoratori autonomi (avvocati, geometri, architetti, ecc. o chi offre prestazione occasionale) nei confronti dei titolari di una P. IVA.

CHI NE PUO' USUFRUIRE

I lavoratori autonomi non sono i soli ad usufruire di ritenuta d'acconto, possono avvalersene tutti i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di compensi:
  • Redditi da capitale
  • Redditi da provvigioni
  • Redditi da lavoro autonomo
  • Corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore
  • Redditi da lavoro dipendente
  • Redditi da assicurazioni sulla vita soggetti a imposta sostitutiva
  • Redditi da plusvalenze soggette a imposta sostitutiva
  • Redditi da titoli atipici
  • Redditi da interessi e premi
  • Redditi da indennità di esproprio

CHI LA VERSA ALLO STATO

Il soggetto debitore (chi ha pagato) copre il ruolo di "sostituto d'imposta" ed effettua il versamento all'erario in sostituzione del professionista, al quale viene detratta una parte della sua prestazione (la ritenuta appunto).

Questo meccanismo esiste affinchè lo stato abbia la certezza che il dazio venga versato; a tale proposito non ne viene affidato l'onere a chi ha ricevuto il pagamento ma a chi lo ha erogato: in sostanza la percentuale di tasse viene trattenuta dal committente (destinatario della fattura) che la verserà poi all'Erario.

Il committente che versa allo stato è appunto chiamato "sostituto d'imposta" proprio perchè paga (e si assume la responsabilità di farlo) al posto del "soggetto passivo" (chi ha ovvero incassato il compenso). Se ad esempio X chiede 1000 euro ad Y per un lavoro svolto, Y gliene verserà solo 800, il restante 20% lo consegnerà allo stato.

I SOSTITUTI D'IMPOSTA

Mentre per i privati cittadini viene emessa fattura senza ritenuta d'acconto, i seguenti soggetti possono rivestire invece il ruolo di sostituti d'imposta e versare così il dovuto all'Erario:

  • Società di capitale - SPA, SRL, società cooperative.
  • Società di persone - SAS, SNC, società semplici.
  • Persone fisiche - Chi esercita impresa (commerciale o agricola).
  • Persone - Chi esercita arti o professioni.
  • Condomini - Solo nei confronti dell'amministratore condominiale.

COME EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO

Il sostituto d'imposta, dopo aver erogato l'importo netto della fattura al soggetto passivo, ha l'obbligo di versare la ritenuta all'Erario. Per fare questo deve compilare il "modello F24" con i termini previsti per la liquidazione delle altre imposte (in genere entro il 16 del mese successivo al pagamento, con slittamento di un giorno se questo cade in giorni feriali).

La compilazione del modello F24 prevede l'inclusione di mese/anno in cui è stato ricevuto il compenso e l'inserimento, nella "sezione erario", del "codice tributo 1040" (1038 per le fatture di provvigioni). Fatto questo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, ad ogni soggetto passivo al quale si sono effettuati pagamenti l'anno precedente, è d'obbligo recapitare la "certificazione", garanzia di ad attestazione dell'avvenuto versamento allo stato.

Approfondiamo ora i casi che si differenziano dalla procedura standard:

  • Redditi da provvigioni - Per quanto riguarda le ritenute sulle provvigioni (rapporti di commissione, di mediazione, di agenzia, di rappresentanza di commercio nonchè di procacciamento affari) resta valido quanto comunicato finora riguardo i sostituti d'imposta (eccezion fatta per le imprese agricole); ciò che cambia è l'aliquota, questa si converte infatti nel 23% del 50% sull'imponibile. Se i percipienti dichiarano poi ai loro committenti (o preponenti o mandanti) che nell'esercizio dell'attività si sono avvalsi (in via continuativa) dell'opera di dipendenti/terzi, la ritenuta diventa del 20%.
     
  • Corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore - I condomini risultano sostituti d'imposta anche sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere/servizi effettuate nell'esercizio di impresa (anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi). Si parla di lavori di manodopera (es. muratura, pulizia, giardinaggio, ecc.). In questo caso la ritenuta è del 4% (non viene applicata solo su soggetti che già operano ritenuta del 20%). Durante il versamento della ritenuta d'acconto occorre distinguere se il sostituito d'imposta è soggetto passivo IRFEF o IRES in modo tale da specificare i rispettivi codici tributo: 1019 e 1020.
     
  • Le eccezioni - Secondo la legge è prevista una agevolazione per le persone che si avvalgono del c.d. Forfettino, a regime agevolato e previsto per le piccole imprese di nuova costituzione. Sono previste eccezioni anche per il regime agevolato delle attività marginali; nei confronti di questi soggetti non viene applicata alcuna ritenuta (previa apposita dichiarazione ai committenti) né gli stessi dovranno segnalare ritenute nelle fatture emesse.

 

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