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CHE COS'E' E COME FUNZIONA
In modo molto semplice: chiunque svolge una prestazione e ne riceve un conseguente compenso
deve, al momento della dichiarazione dei redditi, pagarci sopra una
percentuale in tasse. La ritenuta d'acconto va sottratta all'imponibile e
vanno quindi escluse: IVA, spese anticipate e la rivalsa del 4% sui
contributi versati alla cassa di previdenza (quando i contributi vengono
invece versati all'INPS si calcola anche sul 4%).
Per i residenti in Italia l'aliquota ordinaria della ritenuta consta
del 20% sull'imponibile, per i non residenti del 30% (in taluni
casi, vi sono tuttavia delle "deroghe", si veda ad esempio la riduzione a 23% sul 50%
per le fatture su provvigioni). Di norma la ritenuta si applica su compensi
addebitati da lavoratori autonomi (avvocati, geometri, architetti, ecc. o
chi offre prestazione occasionale) nei confronti dei titolari di una P. IVA.
CHI NE PUO' USUFRUIRE
I lavoratori autonomi non sono i soli ad usufruire di ritenuta d'acconto,
possono avvalersene tutti i soggetti che percepiscono le
seguenti tipologie di compensi:
- Redditi da capitale
- Redditi da provvigioni
- Redditi da lavoro autonomo
- Corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore
- Redditi da lavoro dipendente
- Redditi da assicurazioni sulla vita soggetti a imposta sostitutiva
- Redditi da plusvalenze soggette a imposta sostitutiva
- Redditi da titoli atipici
- Redditi da interessi e premi
- Redditi da indennità di esproprio
CHI LA VERSA ALLO STATO
Il soggetto debitore (chi ha pagato) copre il ruolo di "sostituto d'imposta"
ed effettua il versamento all'erario in sostituzione del professionista, al
quale viene detratta una parte della sua prestazione (la ritenuta appunto).
Questo meccanismo esiste affinchè lo stato abbia la certezza che il dazio venga versato;
a tale proposito non ne viene affidato
l'onere a chi ha ricevuto il pagamento ma a chi lo ha erogato: in sostanza
la percentuale di tasse viene trattenuta dal committente (destinatario della
fattura) che la verserà poi all'Erario.
Il committente che versa allo stato è appunto chiamato "sostituto d'imposta" proprio
perchè paga (e si assume la responsabilità di farlo) al posto del "soggetto
passivo" (chi ha ovvero incassato il compenso).
Se ad esempio X chiede 1000 euro ad Y per un lavoro svolto, Y gliene verserà
solo 800, il restante 20% lo consegnerà allo stato.
I SOSTITUTI D'IMPOSTA
Mentre per i privati cittadini viene emessa fattura senza ritenuta
d'acconto, i seguenti soggetti possono rivestire invece il ruolo di sostituti d'imposta
e versare così il dovuto all'Erario:
- Società di capitale - SPA, SRL, società cooperative.
- Società di persone - SAS, SNC, società semplici.
- Persone fisiche - Chi esercita impresa (commerciale o
agricola).
- Persone - Chi esercita arti o professioni.
- Condomini - Solo nei confronti dell'amministratore
condominiale.
COME EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO
Il sostituto d'imposta, dopo aver erogato l'importo netto della fattura al
soggetto passivo, ha l'obbligo di versare la ritenuta all'Erario. Per fare
questo deve compilare il "modello F24" con i termini previsti per la
liquidazione delle altre imposte (in genere entro il 16 del mese successivo
al pagamento, con slittamento di un giorno se questo cade in giorni feriali).
La compilazione del modello F24 prevede l'inclusione di mese/anno in cui è
stato ricevuto il compenso e l'inserimento, nella "sezione erario", del "codice tributo 1040" (1038 per le fatture di provvigioni).
Fatto questo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, ad ogni soggetto
passivo al quale si sono effettuati pagamenti l'anno precedente, è
d'obbligo recapitare la "certificazione", garanzia di ad attestazione dell'avvenuto
versamento allo stato.
Approfondiamo ora i casi che si differenziano dalla procedura standard:
- Redditi da provvigioni - Per quanto riguarda le ritenute sulle provvigioni
(rapporti di commissione, di mediazione, di agenzia, di rappresentanza
di commercio nonchè di procacciamento affari) resta valido quanto
comunicato finora riguardo i sostituti d'imposta (eccezion fatta per le imprese agricole);
ciò che cambia è l'aliquota, questa si converte infatti nel 23% del 50%
sull'imponibile.
Se i percipienti dichiarano poi ai loro committenti (o preponenti o mandanti) che
nell'esercizio dell'attività si sono avvalsi (in via continuativa)
dell'opera di dipendenti/terzi, la ritenuta diventa del 20%.
- Corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore - I condomini
risultano sostituti d'imposta anche sui
corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di
opere/servizi effettuate
nell'esercizio di impresa (anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi). Si
parla di lavori di manodopera (es. muratura, pulizia, giardinaggio,
ecc.). In questo caso la ritenuta è del 4% (non
viene applicata solo su soggetti che già operano ritenuta del 20%). Durante
il versamento della ritenuta d'acconto occorre distinguere se il
sostituito d'imposta è soggetto passivo IRFEF o IRES in modo tale da
specificare i rispettivi codici tributo: 1019 e 1020.
- Le eccezioni - Secondo la legge è prevista una agevolazione per le persone che si avvalgono del
c.d. Forfettino, a regime agevolato e previsto per le piccole imprese di
nuova costituzione. Sono previste eccezioni anche per il regime agevolato
delle attività marginali; nei confronti di questi soggetti non viene applicata alcuna ritenuta (previa
apposita dichiarazione ai committenti) né gli stessi dovranno segnalare ritenute nelle fatture
emesse.
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